ARTICOLO 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

L’Associazione  Nazionale  “CITTA’  delle  CILIEGIE” con  sede  in  Roma, Via  dei Prefetti  n. 46  si  è  costituita il 07 giugno 2003.

Soci fondatori sono i Comuni di: Celleno (VT), Civitella di Romagna (FC), Garbagna (AL), Lanusei (NU), Lari (PI), Maenza (LT), Marostica (VI), Maser (TV), Mason Vicentino (VI), Molvena (VI), Montelibretti (Roma), Palombara Sabina (Roma), Pianezze (VI), Raiano (AQ), Rivarone (AL), Siano (SA), Tarcento (UD), Turi (BA), Vignola (MO).

L’Associazione potrà disporre di sedi e recapiti decentrati in relazione allo sviluppo dell’attività e alle esigenze organizzative, il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L’Associazione ha durata illimitata.

L’Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere ripartiti anche indirettamente.

ARTICOLO 2 – Scopi dell’Associazione

L’Associazione ha i seguenti scopi:

  1. Operare per la tutela e conoscenza della cerasicoltura, intesa in ogni suo ambito, e delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione cerasicola.
  2. Coordinare manifestazioni di carattere promozionale e tecniche riguardanti le ciliegie ed affini e la loro produzione, consentendo la partecipazione, con spazi adeguati, agli Enti associati.
  3. Favorire la promozione e la conoscenza delle zone cerasicole nazionali mediante la divulgazione di carte turistiche, guide e sussidi didattici ed informatici .
  4. Realizzare campagne nazionali di informazione nei confronti dei consumatori finalizzate a sostenere i consumi di ciliegie e dei loro derivati.
  5. Operare per l’individuazione, il riconoscimento e la promozione di marchi di qualità europea per Regioni, Provincie, Comuni o zone particolari, tenendone apposito registro.
  6. Favorire lo sviluppo di attività di ricerca e sperimentazione, sulle problematiche della produzione, trasformazione e commercializzazione delle ciliegie ed affini, in collaborazione con Istituti Universitari ed altri centri di ricerca. Promuovere convegni tecnico-scientifici per la conoscenza e la valorizzazione delle singole zone cerasicole e studi sul panorama varietale a livello nazionale e locale.
  7. Favorire lo scambio di esperienze e le buone prassi di produzione, commercializzazione e valorizzazione del prodotto con i soggetti aderenti e con zone cerasicole europee ed internazionali.
  8. Collaborare con le Aziende Agricole, Artigianali ed Industriali della trasformazione, di promozione e valorizzazione della produzione cerasicola, che ne faranno richiesta.
  9. Interagire con Enti e Istituzioni regionali, nazionali, comunitari ed internazionali per promuovere e favorire politiche a sostegno del comparto cerasicolo.

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ARTICOLO 3 – Marchi dell’Associazione

L’Associazione adotta e deposita uno o più marchi che potranno essere utilizzati dai Soci, dalle Aziende Agricole, Agroalimentari, di trasformazione, di promozione. L’uso e la riproduzione dei marchi dovranno essere autorizzati, previa richiesta scritta, dal Consiglio di Amministrazione .

L’uso non autorizzato o improprio dei marchi sarà perseguito dall’Associazione a termini di legge.

ARTICOLO 4 – Soci dell’Associazione

I  Soci  possono essere in numero illimitato. Sono ammessi a far parte dell’Associazione i Comuni,  gli Enti di primo e secondo livello e le Istituzioni pubbliche che previa domanda di adesione, documentino una tradizione cerasicola anche se a rischio di estinzione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione ed alle sue attività con pari diritto. Ai soci è fatto divieto di appartenere ad altri organismi aventi finalità identiche a quelle perseguite dall’Associazione, salvo deroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Per ogni realtà cerasicola storica il Consiglio di Amministrazione può individuare un Socio capofila che abbia il compito di organizzare l’acquisizione di altri potenziali soci coordinando in assonanza con gli organi  associativi attività ed iniziative volte allo sviluppo degli scopi sociali.

ARTICOLO 5 – Albo Internazionale degli Amici di “Città delle Ciliegie”

E’ istituito l’Albo Internazionale degli Amici di “Città delle Ciliegie” al quale possono essere iscritti tutti quei soggetti pubblici e privati che abbiano attività economiche, promozionali, culturali ed amministrative, attinenti alla cerasicoltura italiana, europea ed internazionale.

Le funzioni, compiti ed attività degli iscritti all’Albo sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Gli iscritti all’Albo possono essere invitati a partecipare all’Assemblea dei Soci con diritto di parola ma senza diritto di voto.

L’autorizzazione all’accoglimento dell’ingresso all’Albo Internazionale degli Amici di “Città delle Ciliegie” viene richiesta dagli aspiranti e deliberata dal Consiglio di Amministrazione che fissa anche la quota di iscrizione annua.

La lingua ufficiale per le comunicazioni tra gli iscritti all’Albo è l’italiano.

ARTICOLO 6 – Albo d’Onore

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può conferire l’incarico di Ambasciatore di Città delle Ciliegie a quelle personalità del mondo imprenditoriale, della cultura, della scienza, dell’arte, dello sport e dello spettacolo che si sono distinte ed hanno contribuito allo sviluppo dei principi associativi.

L’Albo d’Onore raccoglie l’elenco degli Ambasciatori di Città delle Ciliegie ai quali vengono comunicate le iniziative dell’Associazione, recapitati gli inviti a convegni e manifestazioni sociali. Gli stessi si impegnano a diffondere e sostenere le attività programmatiche deliberate dai Soci .

Sono iscritti di diritto all’Albo d’Onore i titolari di Azienda Agricola che, partecipando al Concorso Nazionale “Ciliegie d’Italia” Premio Claudio Locchi, ottengono il riconoscimento della “Migliore Ciliegia d’Italia”.

ARTICOLO 7 – Domanda di ammissione

Per acquisire la qualifica di socio, occorre presentare domanda al Presidente dell’Associazione.

Alla domanda va allegata tutta la documentazione utile a dimostrare l’esistenza della tradizione e di una vocazione cerasicola del territorio.

In merito alla domanda di ammissione del richiedente, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona all’uopo delegata, delibera il Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni dalla ricezione della domanda stessa. L’Assemblea dei Soci ratifica la nuova adesione nella prima seduta utile ad insindacabile giudizio,. Nel caso in cui la domanda di ammissione venisse respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata entro 60 giorni dalla delibera.

L’adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

La qualifica di Socio comporta l’accettazione del presente Statuto.

L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato comunicato dal Socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso, a mezzo lettera raccomandata sottoscritta, da inviare alla sede legale dell’Associazione.

L’Associazione opera in base ad un programma  concordato tra gli Enti Soci. In tale programma sono individuate e definite le iniziative da svolgersi e le modalità di partecipazione degli associati.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota ovvero il contributo associativo, nonché la qualifica di socio non possono essere trasferiti.

ARTICOLO 8: Diritti  dei  Soci

I Soci aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il Socio non potrà in alcun modo essere retribuito ma potrà avere diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per l’attività prestata. L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i Soci, previa presentazione di richiesta al Presidente, hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

ARTICOLO 9: Doveri  dei  Soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità dichiarate.

Il comportamento del Socio verso l’Associazione, gli altri aderenti, i collaboratori e l’esterno deve essere animato da spirito di amicizia, compartecipazione e solidarietà, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ARTICOLO 10:  Recesso/Esclusione  del  Socio

Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell’Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il Socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 9 e per altri gravi motivi. Si considera danno materiale anche il non pagamento della quota associativa.

L’esclusione del Socio è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Dell’esclusione viene data comunicazione per iscritto al medesimo.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

ARTICOLO 11 – Organi dell’Associazione

Sono  Organi dell’Associazione:

– L’Assemblea dei Soci

– Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

– Il Consiglio di Amministrazione

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ARTICOLO 12 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è sovrana.

La convocazione dell’Assemblea è inviata a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, via fax, posta ordinaria o posta elettronica all’indirizzo comunicato dai soci all’Associazione; l’invio dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della riunione della stessa; in caso di motivate e particolari esigenze  l’Assemblea può essere convocata con cinque giorni di preavviso.

L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno. Le riunioni si terranno, di norma, a rotazione nelle sedi degli Enti associati e verranno di volta in volta presiedute dal Sindaco del Comune ove si svolge l’Assemblea stessa.

Nel caso in cui l’Assemblea dei Soci si svolga nel territorio di un Comune non aderente all’Associazione, tale riunione verrà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea dei Soci deve inoltre essere convocata quando la richiede per iscritto almeno un terzo dei soci. 

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori, l’ora e la sede ove si terrà la riunione.

L’Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.

ARTICOLO 13 – Funzioni dell’Assemblea

a) L’Assemblea Ordinaria

  • elegge, rinnova il Presidente del Consiglio di Amministrazione
  •  elegge, rinnova e revoca,anche parzialmente, il Consiglio di Amministrazione;
  • nomina il/i revisore/i del conto
  • approva il programma operativo annuale;
  • approva il bilancio preventivo annuale;
  • approva il conto consuntivo;
  • approva i regolamenti;
  • ratifica l’ammissione di nuovi Soci;
  • ratifica il recesso e/o l’esclusione dei Soci;
  • ratifica l’iscrizione all’Albo Internazionale degli “Amici di Città delle Ciliegie”
  • delibera sulle proposte del Consiglio di Amministrazione e dei singoli Soci;
  • delibera sull’acquisizione o cessione di immobili;
  • istituisce commissioni permanenti o temporanee fissandone incarichi e compiti;
  • fissa l’importo della quota sociale deliberandola in caso di variazione;
  • propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi ed economici.

L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei Soci, in seconda convocazione, che può avere luogo nella stessa giornata, purché inserita nell’avviso di convocazione, con qualunque numero di Soci presenti.

I Soci possono delegare altri Soci a rappresentarli in Assemblea, ogni Socio può avere un massimo di due deleghe.

All’Assemblea partecipa il Legale Rappresentante dell’Ente associato o un suo delegato.

Le deliberazioni sono valide quando ottengono i voti della maggioranza dei soci presenti o delegati, in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Assemblea.

b) L’assemblea straordinaria

– delibera eventuali modifiche allo statuto con obbligo di presenza dei due terzi del numero dei soci in prima convocazione e con la presenza della maggioranza dei soci in seconda convocazione, sono valide per il raggiungimento del numero legale le deleghe fino ad un massimo di numero due per ogni socio;

– delibera sull’eventuale trasferimento della sede legale con le stesse modalità previste per le modifiche statutarie;

– delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione con obbligo di presenza dei due terzi del numero dei soci; alla votazione non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono valide quando ottengono i voti della maggioranza dei soci presenti o delegati, in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Assemblea.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Direttore o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, è trascritto su apposito registro anche a fogli mobili, pubblicato sul Sito Internet dell’Associazione e conservato a cura del Direttore nella sede dell’Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute .

ARTICOLO 14 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) ha la rappresentanza e la responsabilità legale dell’Associazione

b) convoca l’Assemblea dei Soci

c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione

d) firma gli atti e la corrispondenza dell’Associazione ad eccezione di quelli delegati

e) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea

f) vigila sull’andamento gestionale dell’Associazione e sull’operato del Direttore

g) firma unitamente al Direttore i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

h) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna

i) esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti

l) rappresenta l’Associazione in giudizio

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può dare a sua discrezione speciali deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dallo stesso Presidente.

ARTICOLO 15 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea dei Soci; è composto da 7 membri compreso il Presidente ed il Vice Presidente  nominalmente individuati tra i componenti dell’Assemblea dei Soci,  dura in carica 3 anni.

Si riunisce con preavviso di 15 giorni, una volta ogni semestre ed ogni qual volta il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell’Associazione.

Le riunioni e le relative deliberazioni sono valide se partecipate dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti dell’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione nei limiti degli indirizzi programmatici e delle direttive dell’Assemblea ha le seguenti funzioni:

– adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell’Associazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto alla competenza di altri soggetti;

  • nomina il Direttore;
  • nomina il Revisore del Conto;
  • redige e presenta all’Assemblea il piano annuale delle attività dell’Associazione;
  • redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
  • delibera sull’ammissione di nuovi Soci, sul recesso e/o sull’esclusione, salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi del presente statuto;
  • delibera in merito alla concessione anche a titolo temporaneo del Marchio dell’Associazione;
  • delibera l’iscrizione all’Albo Internazionale degli “Amici di Città delle Ciliegie”;
  • delibera sul conferimento dell’incarico di Ambasciatore di Città delle Ciliegie;
  • può nominare il Comitato Tecnico-Scientifico

ARTICOLO 17 – Il Direttore

Il Direttore dell’Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del suo Presidente.  L’incarico di Direttore è conferito a persona che abbia comprovata esperienza e professionalità nei settori di attività dell’Associazione.

L’incarico del Direttore ha la durata analoga a quella del Consiglio di Amministrazione il quale stabilisce la natura del mandato e il relativo compenso.

ARTICOLO 18- Commissioni.

L’Assemblea, al fine di raggiungere i compiti statutari, può costituire commissioni di lavoro fissandone il numero, i componenti e le competenze. Tutti i soci possono far parte di una o più commissioni; la Presidenza delle commissioni può essere affidata ad associati che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione. Ogni commissione elegge al proprio interno un Presidente ed un Segretario. Il Presidente svolge relazioni al Consiglio di Amministrazione ed all’Assemblea, propone iniziative ed attività. Le commissioni durano in carica fino al raggiungimento del mandato a loro attribuito e possono avvalersi di qualsiasi tipo di collaborazione in particolare attingendo all’Albo degli Amici di “Città delle Ciliegie”. Eventuali oneri derivanti da rimborsi spesa, dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione e successivamente riconosciuti previa regolare attestazione.

ARTICOLO 19 – Durata delle cariche

Le cariche elettive dell’Associazione (Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione) hanno durata triennale.

I componenti degli organi elettivi sono rieleggibili.

L’esclusione, la sospensione e la relativa surroga di un componente del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall’Assemblea.

I componenti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti con deliberazione dell’Assemblea; coloro che li sostituiscono rimangono in carica fino alla scadenza degli Organi relativi.

ARTICOLO 20 – Personale dell’Associazione

L’Associazione si può avvalere di personale operante all’interno degli Enti associati. Nel caso di oneri derivanti da tale collaborazione, questi dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera di impegno di spesa.

ARTICOLO 21:  Mezzi Finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:

  • dalle quote versate dai Soci e  degli Amici di “Città delle Ciliegie”;
  • da contributi Europei, Statali, Regionali.
  • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o Enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali
  • da iniziative promozionali
  • da sponsor privati

Il Consiglio di Amministrazione potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione.

I Soci sono tenuti a corrispondere all’Associazione, entro e non oltre il 31 del mese di marzo di ogni anno, i contributi associativi nella misura e con le modalità deliberate dall’Assemblea dei Soci.

Solo i Soci in regola con tutti i contributi sociali possono esercitare i diritti negli organi previsti dal presente Statuto.

I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.

E’ espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 22:  Criteri  di  Gestione  e  Bilancio

L’Associazione svolge la propria attività su criteri di efficacia, di efficienza ed economicità; ha l’obbligo dell’approvazione del bilancio preventivo in pareggio.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e deliberati dall’Assemblea dei Soci.

Entrambi i bilanci vengono approvati entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 23:  Servizio  di  Tesoreria

L’Associazione ha un servizio di tesoreria affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l’attività a norma di legge.

ARTICOLO 24:  Gratuità  degli   Incarichi

Tutti gli incarichi degli organi elettivi (Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione, Presidenti e membri di commissioni), sono gratuiti.

ARTICOLO 25:  Scioglimento  dell’Associazione

L’Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale con finalità similari a quelle dell’Associazione.

ARTICOLO 26:  Disposizioni  Finali Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia